Con odierna ordinanza n. 210, avente ad oggetto “Misure di sicurezza e prevenzione. Divieto temporaneo vendita bibite in contenitori di vetro o latta”, il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, ha disposto, su tutto territorio comunale, il divieto di vendita di alcolici e altre bevande in vetro e lattine, dalle ore 8:00 del 24 dicembre alle ore 24:00 del 26 dicembre 2022 e dalle ore 08:00 del 31 dicembre alle ore 24:00 del 1° gennaio 2023, per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche in forma ambulante, per i distributori automatici, per gli esercenti dei pubblici esercizi, per i titolari degli esercizi di vicinato, per le medie strutture di vendita, per gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica e privata, per i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché per gli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche anche a carattere temporaneo, per gli espositori artigianali, salvo che il consumo nei contenitori di vetro e/o latta avvenga all’interno dei locali e/o delle aree del pubblico esercizio regolarmente autorizzate.
La stessa ordinanza, per i medesimi periodi innanzi citati, vieta anche di portare a seguito, da parte di chiunque, bibite in bottiglie di vetro e/o lattine ovunque acquistate nel territorio comunale. L’inosservanza dei precetti suddetti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria quantificata tra € 25,oo ed € 500,oo, con pagamento in misura ridotta sin d’ora fissata in € 100,oo, salvo spese di notifica e altri oneri di legge di procedimento.
L’ordinanza di cui trattasi, dispone altresì che la verifica dell’ottemperanza sia effettuata dalle Forze dell’Ordine e dai Corpi di Polizia che procederanno, in caso di inosservanza, assumendo anche gli ulteriori provvedimenti previsti dall’ordinamento vigente, in particolare per quanto riguarda l’applicazione dell’art.12 del Decreto Legge n. 14/2017, convertito con modifiche con la Legge n.48/18-4-2017: «Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell’art.50 commi 5 e 7, del D.Lgs 267/2000, come modificato dal presente Decreto, può essere disposta dal Questore l’applicazione della misura della sospensione dell’attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’art.100 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto n.773/18-6-1931».
L’ordinanza n. 210 è stata motivata da specifiche ragioni, fra cui: